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21.02.08. Camera dei Deputati: sfratti, approvato emendamento . Il testo da
noi evidenziato è l'art. 22 (emendamento proposto dal Ministro Ferrero) -
atto camera 3324-A/R ( decreto legge mille proroghe) con il quale si
sospendono gli sfratti fino al 15 ottobre 2008 in attesa della compiuta
realizzazione dei programmi già previsti e finanziati dal piano
straordinario di edilizia residenziale pubblica che prevede il recupero di
circa 12.000 alloggi destinati prioritariamente a garantire il passaggio da
casa a casa per gli sfrattati.Ora per diventare legge si deve attendere l’approvazione
definitiva del decreto mille proroghe anche al Senato previsto entro il 26
febbraio p.v.



Articolo 22-ter.
(Interventi in materia di disagio
abitativo).

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie
sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della
compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della
concertazione istituzionale per la programmazione in materia di
edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata
legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al
comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge n. 9 del 2007, è sospesa
fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine
di cui al comma 1 del presente articolo continuano a trovare
applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9. Continuano a trovare applicazione,
altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge
n. 9 del 2007.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e
in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma
4.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,
l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato
nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di
tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per
2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro
nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978 prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.


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