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Ici prima casa ed ERP
 
 

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

 

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. (GU n. 124 del 28-5-2008 )

 
                      Esenzione ICI prima casa – art. 1
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2008  e' esclusa dall'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo.
  2.  Per  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del
soggetto  passivo  si  intende  quella  considerata tale ai sensi del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive
modificazioni,  nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con
regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  ad  eccezione  di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per   le   quali   continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
  3.    L'esenzione   si   applica   altresi'   nei   casi   previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  e  successive  modificazioni;  sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
  4.  La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3,  pari  a  1.700  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2008, e'
rimborsata  ai  singoli  comuni,  in  aggiunta  a quella prevista dal
comma 2-bis  dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.   A   tale   fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  l'apposito  fondo  e'  integrato  di  un importo pari a
quanto  sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008.  In  sede di
Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali sono stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
criteri  e  modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il
Ministro  dell'interno  provvede  ad  attuare  con  proprio  decreto.
Relativamente  alle  regioni  a  statuto speciale, ad eccezione delle
regioni  Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  i  rimborsi  sono in ogni caso disposti a favore dei citati
enti,  che  provvedono  all'attribuzione delle quote dovute ai comuni
compresi  nei  loro  territori  nel rispetto degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
  5.  Al  fine  di  garantire  il  contributo  di cui all'articolo 3,
comma 1,  del  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come
determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  il  Ministero  dell'interno  eroga  al  soggetto  di cui al
medesimo  decreto  ministeriale  22 novembre  2005,  per  le medesime
finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
  6.  I  commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007
sono abrogati.
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
definizione  dei  contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in
funzione  della  attuazione  del  federalismo  fiscale, e' sospeso il
potere  delle  regioni  e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono
fatte  salve,  per  il  settore  sanitario,  le  disposizioni  di cui
all'articolo 1,  comma 174,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive  modificazioni,  e  all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, e successive modificazioni,
nonche',  per  gli  enti  locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia'
previsti   dallo   schema   di   bilancio  di  previsione  presentato
dall'organo  esecutivo  all'organo  consiliare per l'approvazione nei
termini  fissati  ai  sensi  dell'articolo 174  del testo unico delle
leggi   sull'ordinamento   degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 

Estratto da Legge 23 dicembre 1996, n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996  

Art. 3, comma 55 cpv. 4

55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".

 

 

 


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