Primi commenti della Segreteria
Nazionale dell’Unione Inquilini
alla sentenza 166/2008 della Corte
Costituzionale:
-
sfratti, cassate le Commissioni prefettizie, diritto di proprietà ribadito, nessun
passaggio da casa a casa, con motivazioni ipocrite e provocatorie;
-
programmazione delle politiche abitative: stop al federalismo spinto della
Regione Lombardia, resta valida la programmazione della legge 9/2007: una
scelta politica per un futuro molto incerto.
La
sentenza n. 166/2008 della Corte Costituzionale sarà probabilmente
pubblicizzata come quella che cancella le Commissioni Prefettizie di
graduazione degli sfratti. A livello mediatico per le associazioni della
proprietà è questo che conta.
Le
cose stanno in modo molto più articolato. Nel ricorso contro gli Artt. 3, c. 1°
e 2°, 4, c. 2°, e 5, c. 1°, della legge 08/02/2007, n. 9 presentato dalla
Regione Lombardia era solo di complemento la richiesta di dichiarare
l’illegittimità costituzionale di dette commissioni.
Il
nocciolo duro era costituito da tutto il dispositivo di programmazione di nuove
politiche abitative, attribuito in via principale, e per altri versi
concorrente, allo Stato. La Regione Lombardia voleva in effetti ottenere lo
smantellamento della legge 9/07 e di conseguenza vanificare lo stesso lavoro
del Tavolo Nazionale di Concertazione che aveva portato al varo di una serie di
disposizioni legislative. La Corte Costituzionale ha rigettato tali richieste; e
in tal modo il percorso avviato “potrebbe” proseguire.
Detto
questo passiamo ad un commento più disincantato. In questa come in altre
occasioni, nelle quali affrontava la questione della graduazione degli sfratti
con procedure sospensive o con interventi delle Commissioni Prefettizie, le
sospensioni furono alla fine “condizionate” ad interventi concreti da parte
dello Stato per rendere davvero temporanea la sospensione dei rilasci. La legge
9/2007 cercava di corrispondere a tale indicazione e le stesse commissioni per
la graduazione erano concepite come uno strumento concreto connesso al passaggio
da casa a casa da attuarsi con il Piano Straordinario.
La Corte nel dichiarare
l’illegittimità del comma 2 art. 3 della legge 9/2007 si è letteralmente “arrampicata
sugli specchi”. Non potendo censurare il disposto, che non interferiva sulle
competenze del Giudice e dava “facoltà” (non obbligo) ai Comuni di istituire
tali Commissioni, ha ritenuto che la materia attinente alla “competenza
residuale delle Regioni in materia di politiche sociali”, non potesse essere
attribuita… ai Comuni! Come se i Comuni agissero in tale ambito solo su
delega delle Regioni e non anche per competenze originarie attribuite da Leggi
dello Stato. A questo proposito ci piace ricordare che le “requisizioni” sono
ammissibili non per delega regionale ma per le funzioni di Ufficiale Sanitario attribuite al
sindaco dalla Legge Sanitaria n. 833 del 1978.
Di fatto,
in modo surrettizio, la Corte ha reiterato una giurisprudenza “consolidata”,
ostile alle Commissioni Prefettizie, tesa a difendere le prerogative del
Giudice dell’esecuzione che non andava nemmeno “sollecitato”. Sorprendente a
dir poco è la censura contenuta in un passaggio delle sue motivazioni, quando
respingendo i riferimenti dell’Avvocato dello Stato alle attribuzioni in
materia di ordine pubblico opera un vero e proprio rovesciamento della
questione relativa all’emergenza abitativa. Capziosamente afferma che “ogni
acuto problema sociale, se non risolto in tempo, può provocare turbative
dell’ordine pubblico” e che “non per questo tutti gli interventi
pubblici in materia sociale si risolvono in misure di ordine pubblico, secondo
una concezione del tutto estranea alla Costituzione italiana vigente” .
La Corte
in questo modo avverte che non solo il disposto è illegittimo, perché materia attribuibile
alle Regioni, ma che , anche se la norma fosse stata in tal senso orientata,
l’avrebbe cassata perché non si poteva collegare “il passaggio da casa a casa a
questione d’ordine pubblico”: in quanto cosa … socialmente più rilevante! Sofismi
o qualcosa di peggio?
Dobbiamo
aggiungere qualcosa sulla reale attivazione di tali Commissioni: solo in pochi
casi hanno funzionato (è il caso di Napoli) perchè quasi sempre le indicazione
delle Commissioni sono state sterilizzate dalle non decisioni conformi, o
dall’inazione, del Giudice dell’esecuzioni (il caso che ha continuato a far
“scuola” è stato quello del dott. Mascagni del Tribunale di Firenze – vai su google
interno per i suoi precedenti). Insomma, stava maturando sulle commissioni – anche per la loro non concreta applicazione
– una decisione “politica” ostile della Corte.
Diverso è
stato l’impegno nel rigettare le richieste della Lombardia sulle attribuzioni
in materia di edilizia residenziale pubblica. Qui l’orientamento critico della
Corte nei confronti di un federalismo “spinto” si è compiutamente manifestato,
addirittura rafforzando le attribuzioni esclusive e concorrenti dello Stato in
materia di definizione di alloggio sociale, di quantificazione e qualificazione
delle risorse, di redazione di un piano triennale di valenza nazionale, e via
dicendo. Evidente in questo caso l’azione di contrasto al leghismo che tanta
influenza esercita nei confronti dello stesso Formigoni… Si tratterà ora di
verificare a livello di Governo nazionale come e se sarà recepito
l’orientamento della Corte… Il test immediato è la disponibilità del Governo (e
del Ministro Matteoli) di riconvocare il Tavolo Nazionale di
Concertazione sulle Politiche abitative.
In
sintesi, la Corte interviene sul presente con un colpo secco sui cittadini
sfrattati e ci rassicura sul futuro in cui:
-
il
Piano Straordinario a tutt’oggi è bloccato con i 550 milioni di euro sono fermi
al Tesoro e non in cassa ai Comuni;
-
rischia
di saltare – per interessi influenti che remano contro - l’attribuzione a programmi
abitativi pubblici i quasi 300 milioni
derivati dai Contratti di Quartiere non esperiti;
-
avanzano
nubi nere sull’utilizzo del patrimonio immobiliare del Demanio in dismissione
(i CPT nelle caserme, secondo Maroni!);
-
resta però
in piedi ed operante la definizione di alloggio sociale, che non dispiace al
cosiddetto Social Housing…
Sentenza 166/2008
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Relatore SILVESTRI
Udienza Pubblica del 06/05/2008
Decisione del 19/05/2008
Deposito del 23/05/2008
Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 3, c. 1° e 2°, 4, c. 2°, e 5, c. 1°, della legge
08/02/2007, n. 9.
Massime:
Titoli: Atti decisi: ric. 19/2007
SENTENZA N. 166 - ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco
BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK
Giudice
- Francesco AMIRANTE
”
- Ugo
DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA
”
- Alfio
FINOCCHIARO ”
- Alfonso
QUARANTA ”
- Franco
GALLO ”
- Luigi
MAZZELLA ”
- Gaetano
SILVESTRI ”
- Sabino
CASSESE ”
- Maria Rita
SAULLE
”
- Giuseppe
ESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2,
4, comma 2, e 5, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi
per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il
16 aprile 2007, depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 ed iscritto
al n. 19 del registro ricorsi 2007.
Visto l'atto di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 6 maggio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La Regione
Lombardia ha promosso, con ricorso notificato il 16 aprile 2007 e
depositato il successivo 20 aprile, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali), in riferimento
agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118 e 119
della Costituzione.
1.1. – L'art. 3 della legge impugnata, al
comma 1, stabilisce: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo
1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con
particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al
medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi
comuni, un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare
ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al
Ministro delle politiche per la famiglia».
Il comma 2 del medesimo
art. 3 prevede: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1,
possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto
mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze
dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio,
finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di
cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica».
1.1.1. – La Regione Lombardia ritiene che
«la predisposizione da parte delle Regioni, imposta unilateralmente ai
sensi del primo comma dell'articolo denunciato, di un piano
straordinario articolato in tre annualità e l'istituzione, ai sensi del
successivo comma, di apposite Commissioni, cui compete la graduazione
[…] delle azioni di rilascio dell'immobile per particolari categorie di
soggetti cui è diretta la legge in argomento» siano lesive delle
«attribuzioni legislative e amministrative regionali in materia di
assistenza e politiche sociali e dell'abitazione, edilizia residenziale
pubblica, lavori pubblici di interesse regionale e locale e gestione
del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, ex artt.
117, commi terzo e quarto, e 118 Cost.».
La difesa regionale
ricorda che ai sensi dell'art. 3 della legge 22 maggio 1971, n. 339
(Approvazione, ai sensi dell'art. 123 comma secondo, della
Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia), la Regione è
tenuta ad assicurare a tutti i cittadini i servizi sociali, con
particolare riguardo a quelli inerenti l'abitazione, la salute e la
sicurezza sociale.
La ricorrente osserva, altresì, che «anche
laddove, partendo da un'interpretazione estensiva della competenza
legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, si volesse teorizzare una competenza legislativa e
regolamentare statale estesa alla concreta e dettagliata disciplina
dell'attività necessaria per garantire i livelli essenziali delle
prestazioni, tale disciplina statale […] non potrebbe investire i
singoli e specifici profili organizzativi attinenti alle politiche
sociali e dell'abitazione, di esclusiva competenza regionale (cfr.
sent. Corte cost. 451/2006), senza ledere le attribuzioni legislative e
l'autonomia amministrativa della ricorrente».
A parere della
ricorrente, l'imposizione alle Regioni e alle Province autonome di un
piano straordinario da articolarsi in tre annualità (art. 3, comma 1,
della legge n. 9 del 2007) «configura evidentemente un onere peculiare
sia quanto alla scelta dello specifico modello organizzativo del
servizio da assicurare sia quanto alle prescritte tempistiche da
seguire», che eccede rispetto alla competenza statale in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, oltre che
rispetto alla competenza legislativa statale di principio nella materia
del governo del territorio.
Analoghe considerazioni sono svolte
dalla Regione Lombardia in relazione all'art. 3, comma 2, della legge
n. 9 del 2007. In questo caso sarebbe evidente «l'ingerenza» delle
costituende Commissioni, previste nel suddetto art. 3, comma 2,
«nell'elaborazione della graduazione programmata e, in generale, nelle
attribuzioni spettanti alla Regione in materia di assistenza e
politiche sociali, oltre che di gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica». Questa ricostruzione sarebbe confermata
dall'inciso, contenuto nell'art. 3, comma 2, in virtù del quale sono
fatte «salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria»;
secondo la difesa regionale, da ciò risulterebbe «in modo del tutto
inequivoco, che la disciplina di cui si tratta è come tale estranea ai
profili inerenti alla giurisdizione, investendo fattispecie di
prioritaria spettanza degli enti territoriali riconducibili, pertanto,
alle attribuzioni legislative – e in larga misura anche amministrative
– della Regione ricorrente».
La difesa regionale aggiunge che
questa conclusione potrebbe essere messa in discussione «attraverso
un'impropria e ingiustificata dilatazione del ruolo prefettizio e degli
Uffici territoriali del Governo, o attraverso un'indebita estensione
della competenza statale in materia di giurisdizione, norme processuali
e ordinamento civile, che semmai riguarda il diverso e antecedente
momento della sospensione delle procedure esecutive di rilascio».
In definitiva, la Regione Lombardia ritiene che i commi 1 e 2 dell'art.
3 della legge n. 9 del 2007 siano illegittimi «in quanto introducono,
in materia di edilizia residenziale pubblica e di politiche sociali e
dell'abitazione, disposizioni puntuali sulla predisposizione del
suddetto piano, sulle valutazioni concernenti la graduatoria e sui
connessi requisiti per l'inserimento in essa dei soggetti interessati,
in violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,
posto che allo Stato spetta unicamente la determinazione dei principi
fondamentali in materia di governo del territorio e […] dei livelli
essenziali delle prestazioni nel settore del servizio abitativo».
1.1.2. – La difesa regionale ricostruisce, poi, l'evoluzione normativa
e giurisprudenziale in materia di edilizia residenziale pubblica,
ricordando come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 94 del 2007,
abbia ricondotto alla competenza legislativa regionale esclusiva, ex
art. 117, quarto comma, Cost., «la gestione del patrimonio immobiliare
di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati
sostituiti ad opera della legislazione regionale».
1.1.3. –
Infine, la ricorrente sottolinea l'ampia discrezionalità concessa dal
censurato comma 2 dell'art. 3 alle costituende Commissioni, «che
andrebbe ad interferire con le competenze riconosciute alla Regione in
materia di gestione dell'allocazione del patrimonio immobiliare di
edilizia residenziale pubblica (nello specifico sotto il profilo della
gestione delle azioni di rilascio)».
È richiamato, in proposito,
l'art. 3, comma 51, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000,
n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», che prevede
il trasferimento ai Comuni di tutte le funzioni amministrative
concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Pertanto, la Commissione di cui al censurato art. 3,
comma 2, della legge n. 9 del 2007, «si troverebbe ad interferire
pesantemente con attribuzioni regionali» in materia di «politiche
sociali e di edilizia residenziale pubblica, con particolare
riferimento all'aspetto assistenziale e di gestione del patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica», con conseguente
violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché del
principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. e del principio di
buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
1.2. – Oggetto delle
censure regionali è anche l'art. 4, comma 2, della legge n. 9 del 2007,
il quale stabilisce quanto segue: «In relazione alle indicazioni emerse
dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale,
dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività
sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del
medesimo tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per
la
programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita
alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di
edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base
dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla
base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla
riqualificazione di quartieri degradati;
b) proposte normative in
materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con
particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e
della locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3;
c) l'individuazione delle possibili
misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuità
nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente
per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per
l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».
1.2.1. – La Regione Lombardia ritiene che,
con l'«apparente finalità di indicare “gli obiettivi e gli indirizzi di
carattere generale per la programmazione regionale di edilizia
residenziale pubblica”», la previsione del programma nazionale di
natura ministeriale di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 9 del
2007, introduca «in realtà disposizioni puntuali ed elementi di
indirizzo per la Regione incompatibili, tra l'altro, con il
superamento, a seguito della revisione costituzionale del 2001, della
funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle Regioni, che le disposizioni impugnate finiscono
per riproporre».
La ricorrente osserva che «la programmazione
nazionale, secondo il censurato disposto normativo, per un verso
contiene gli obiettivi e gli indirizzi per l'attuazione della
programmazione regionale, per altro verso indica nel dettaglio le
modalità di attuazione della politica abitativa regionale».
Sarebbe, pertanto, «evidente l'interferenza statale in ambiti rimessi
alla competenza regionale in tema di pianificazione urbanistica, lavori
pubblici per la costruzione e la manutenzione dei fabbricati, gestione
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed organizzazione e
attività amministrativa in materia di gestione e assegnazione degli
alloggi, tutte attribuzioni garantite dagli artt. 117, terzo e quarto
comma, e 118 Cost.».
La difesa regionale aggiunge al riguardo che,
trattandosi di materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma,
Cost., la lesione delle competenze regionali non viene meno «per il
fatto che detta programmazione presuppone un tavolo di concertazione e
l'intesa della Conferenza unificata».
Inoltre, l'art. 4 della
legge n. 9 del 2007, «prescrivendo in modo dettagliato e puntuale le
finalità da perseguire in sede di attuazione», finirebbe «col
predeterminare il contenuto stesso e della programmazione regionale di
edilizia residenziale pubblica e di ogni altro intervento legislativo
regionale “attuativo”».
1.2.2. – La Regione Lombardia esclude,
poi, che nel caso di specie possa essere riconosciuta – in virtù
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. – «una competenza
esclusiva statale in ordine alla determinazione ed individuazione
dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei
ceti meno abbienti, mediante la fissazione di linee guida e principi di
carattere generale per garantire l'uniformità dei criteri di
assegnazione su tutto il territorio nazionale».
Per le ragioni
sopra riportate, infatti, la normativa censurata «non corrisponderebbe
[…] a tale ipotetica funzione, non determinando essa alcun livello di
prestazione». In proposito, la ricorrente osserva che «il fine della
disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale
in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, bensì quello di regolare l'organizzazione e le procedure
amministrative per arrivare ad una più rapida e conveniente offerta e
cessione degli immobili».
Si tratterebbe, quindi, «di un
intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di
proprietà di enti strumentali della Regione che esplicitamente viene
motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un
patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato». Pertanto,
nell'indicare il contenuto e le finalità della futura programmazione
nazionale, l'art. 4, comma 2, della legge n. 9 del 2007 avrebbe, «in
realtà, previsto indirizzi e limiti volti a circoscrivere l'esercizio
della potestà programmatoria e, in violazione dell'art. 117, sesto
comma, Cost., ha affidato la programmazione nella materia de qua ad un
atto ministeriale».
La ricorrente osserva, inoltre, che
l'impossibilità di ricondurre la norma impugnata alla competenza
statale in tema di determinazione dei livelli essenziali troverebbe una
conferma nella sentenza n. 120 del 2005 della Corte costituzionale che
ha escluso da siffatta attribuzione del legislatore statale «l'assetto
organizzativo e gestorio».
La Regione Lombardia richiama anche la
sentenza n. 248 del 2006 nella parte in cui si afferma che la
competenza statale in tema di livelli essenziali delle prestazioni può
essere invocata «solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali
la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione».
1.2.3. – La ricorrente passa, poi, ad esaminare la normativa
regionale sottolineando come l'art. 3, comma 41, della legge reg.
Lombardia n. 1 del 2000 abbia mantenuto in capo alla Regione le
funzioni di programmazione e di coordinamento nella materia
dell'edilizia residenziale pubblica.
La denunciata disciplina
statale, pertanto, disconoscerebbe «in radice» sia le attribuzioni
costituzionalmente garantite della ricorrente, sia il ruolo della
Regione come delineato dalla normativa regionale adottata
nell'esercizio di tali attribuzioni.
La difesa regionale esclude,
inoltre, che ricorrano «le condizioni per l'assunzione in sussidiarietà
di funzioni legislative a livello statale in conseguenza
dell'accentramento di funzioni amministrative in materia di spettanza
regionale». Sarebbe infatti difficile individuare «l'interesse unitario
invocabile quale motivo di alterazione del riparto delle funzioni»,
posto che «il livello di governo regionale e locale si presenta allo
stato pienamente rispondente ed adeguato alle finalità che si intendono
raggiungere, specie se si considera che la materia in questione […]
investe la realtà locale, e che la direzione da assumere a livello
legislativo deve indirizzarsi verso la stabilizzazione di un sistema
locale».
La ricorrente conclude sul punto rilevando come analoghe
considerazioni valgano anche per le altre norme censurate di cui agli
artt. 3 e 5.
1.2.4. – Oggetto di specifica censura è, poi, la
lettera d) dell'art. 4, comma 2, della legge n. 9 del 2007, per
violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. In particolare, la
Regione Lombardia ritiene che la norma in esame, «stabilendo che per
tutto quanto verrà imposto in sede di programmazione alle Regioni e
agli enti locali non sono previste risorse finanziarie», violi il
«principio di certezza delle risorse finanziarie e di autonomia
finanziaria regionale e locale sotteso all'art. 119, il quale
disciplina un sistema di entrate regionali e locali destinato a
finanziare “integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”».
1.3. – La Regione Lombardia impugna, infine, l'art. 5 della legge n. 9
del 2007 il quale prevede: «Al fine di ottemperare a quanto previsto in
materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla
decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005,
il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto,
di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche
per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti
degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di
Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea».
1.3.1. – Preliminarmente, la ricorrente
richiama le censure mosse nei confronti degli artt. 3 e 4 della legge
n. 9 del 2007, precisando che esse «valgono anche con riguardo alla
disposizione di cui all'art. 5».
1.3.2. – Passando alle specifiche
ragioni di censura dell'art. 5, la difesa regionale ritiene che questa
norma, «nell'attribuire al Ministero delle infrastrutture poteri
regolamentari caratterizzati da elevata discrezionalità e rilevanza
politica per la determinazione dei caratteri e dei requisiti degli
alloggi sociali, cui è riconnessa la necessità o meno di notificazione
degli aiuti di Stato», violi l'art. 117, sesto comma, Cost., «che
limita la competenza della fonte regolamentare statale alle materie di
cui al secondo comma dell'art. 117».
La Regione Lombardia ritiene,
inoltre, che il decreto previsto nella norma impugnata non riguardi gli
«aspetti strettamente attinenti al regime fiscale, riferibile al
sistema tributario e contabile dello Stato». La previsione di cui al
censurato art. 5 darebbe luogo, piuttosto, ad una «pregiudizievole
interferenza statale» nelle materie di potestà regionale residuale dei
«lavori pubblici di interesse regionale e locale» e dell'«edilizia
residenziale pubblica».
D'altra parte, le competenze delle Regioni
non potrebbero dirsi salvaguardate dalla prevista necessità di
un'intesa con la Conferenza unificata, «giacché le procedure
cooperative non possono alterare il rigido riparto risultante dal sesto
comma dell'art. 117 Cost., che preclude alla potestà regolamentare
statale di intervenire nella materia dell'edilizia residenziale
pubblica, a fortiori se inerente, come nel caso di cui si verte, al
terzo livello normativo, rientrante nella competenza residuale
regionale».
1.3.3. – La difesa della ricorrente sottolinea,
inoltre, come l'art. 5 della legge n. 9 del 2007, «pur presentandosi
[…] in apparenza attinente alla materia della tutela della concorrenza,
sotto il profilo della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato»,
consente al decreto del Ministro delle infrastrutture di «intervenire
nel dettaglio della materia dell'edilizia residenziale pubblica, per i
profili attinenti alle politiche sociali e dell'abitazione e ai lavori
pubblici di interesse regionale e locale, mediante la fissazione delle
caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali esenti dalla
notifica degli aiuti di Stato, cosicché il profilo concernente la
tutela della concorrenza si appalesa del tutto pretestuoso e inidoneo a
legittimare i poteri ministeriali di cui si tratta».
Del resto,
aggiunge la ricorrente, «per i profili di rilevanza comunitaria l'art.
5 della legge n. 9 del 2007 appare altresì incompatibile con il quinto
comma dell'art. 117 Cost., a norma del quale l'attuazione e
l'esecuzione della normativa comunitaria spettano alle Regioni e alle
Province autonome nelle materie di loro competenza».
In
particolare, la Regione Lombardia ritiene che nel caso di specie non
sussistano i «presupposti per il legittimo esercizio, da parte dello
Stato, della sua competenza trasversale in materia di tutela della
concorrenza […] essendo evidente che la materia oggetto del presente
giudizio si caratterizza per essere funzionale ad esigenze tipicamente
locali, e che la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti degli
alloggi sociali esula dalla materia di cui alla lettera e) dell'art.
117, secondo comma, come delineata dalla giurisprudenza
costituzionale».
Al riguardo, la difesa regionale osserva che la
«rilevanza macroeconomica», che – secondo quanto affermato nella
sentenza n. 14 del 2004 dalla Corte costituzionale – dovrebbe
giustificare l'intervento dello Stato nella materia della tutela della
concorrenza, «stride con il grado di dettaglio che la disciplina
ministeriale può raggiungere nella definizione dei requisiti degli
alloggi sociali esenti dalla notifica degli aiuti di Stato».
Infine, la Regione Lombardia conclude rilevando che le disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato non sono «idonee a fondare ex
se delle competenze in capo agli Stati, ma semmai esse sono idonee a
limitare e indirizzare l'esercizio delle competenze spettanti ai
diversi livelli di governo».
2. − Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia rigettato.
2.1. – In merito alla questione di legittimità
costituzionale
avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, della legge n. 9 del 2007, il
resistente ritiene che la norma impugnata sia riconducibile alla
competenza statale in tema di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost., in quanto «viene a determinare, proprio attraverso la previsione
del piano straordinario, i criteri di assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica».
Quanto alla norma di cui al comma
2 dell'art. 3, l'istituzione delle Commissioni sarebbe «strumentale al
passaggio degli interessati da casa a casa» e, comunque, atterrebbe
alla materia dell'ordine pubblico di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera h), Cost.
2.2. – Anche l'art. 4, comma 2, della legge n.
9 del 2007 sarebbe «immune da censure di incostituzionalità,
considerata l'applicabilità delle intese di cui all'articolo 8 della
legge n. 131 del 2003 alle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, Cost.». In particolare, secondo il Presidente del Consiglio, la
norma impugnata sarebbe riconducibile alla competenza esclusiva statale
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) («per ciò che riguarda
gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la
programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica nonché
l'individuazione di misure dirette a ridurre il disagio abitativo per
particolari categorie sociali») e lettera e), Cost. («per quanto
riguarda le proposte normative in materia fiscale e per la
normalizzazione del mercato immobiliare nonché la stima delle risorse
finanziarie necessarie per l'attuazione del programma»).
2.3. –
Infine, secondo la difesa erariale, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge n. 9 del 2007 sarebbe infondata
in quanto la norma impugnata «può agevolmente inquadrarsi nella
previsione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) in cui si fa
espresso riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario».
2.4. – In generale, con riferimento a tutte le
censure mosse dalla Regione Lombardia, il resistente osserva che, alla
luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, «l'attività di
programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica
rientra nella competenza statale concernente la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali». Pertanto, il legislatore statale, con le norme impugnate,
avrebbe fatto un «“proporzionato uso” di siffatta competenza, di tipo
trasversale, procedendo ad individuare la soluzione ritenuta idonea a
risolvere una grave emergenza abitativa, non limitata ad una specifica
parte del Paese, individuando livelli di assistenza tali da garantire
il diritto all'abitazione per i ceti meno abbienti».
Secondo la
difesa erariale, la stessa previsione di un piano straordinario
costituisce «indice della circostanza che si è, nella fattispecie de
qua, al di fuori dell'ordinaria programmazione degli interventi
abitativi (attività che codesta Corte ha comunque riconosciuto alla
competenza del legislatore statale)». In questo contesto, aggiunge il
resistente, risulterebbe infondata la censura rivolta al comma 2
dell'art. 4 della legge n. 9 del 2007.
Altrettanto infondata
sarebbe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
2, in relazione alla previsione dell'istituzione di apposite
commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio. In
proposito, la difesa erariale, oltre a richiamare quanto sopra
riportato, rileva come si tratti di «attività concernente anche la
competenza statale in materia di ordinamento civile», prevista
dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Con riferimento
all'art. 5, il Presidente del Consiglio ritiene che la norma in esame
«detti disposizioni volte alla tutela della concorrenza», di competenza
esclusiva del legislatore statale. Pertanto, sarebbe «irrilevante la
circostanza che la disciplina venga rimessa ad un atto regolamentare e
non legislativo»
Infine, sarebbero inconferenti le censure mosse
alle norme impugnate in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., «non
ricorrendo, nel caso di specie alcun vulnus ai richiamati parametri».
3. – In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha
depositato
una memoria integrativa con la quale insiste nelle conclusioni già
rassegnate nel ricorso.
La ricorrente ritiene che le
argomentazioni sviluppate dalla difesa erariale nell'atto di
costituzione non siano idonee a «dissolvere e superare» le censure
mosse alla legge n. 9 del 2007. In particolare, secondo la Regione, non
sarebbe possibile ricondurre la normativa impugnata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere m), h) ed e), Cost.
Inoltre, non sarebbe
pertinente il richiamo alla competenza statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla questione di
legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 3, comma 2, della
legge n. 9 del 2007. La norma in esame, infatti, non investirebbe la
materia delle norme processuali, bensì riguarderebbe «il diverso e
antecedente momento della sospensione delle procedure esecutive di
rilascio».
Infine, non potrebbe essere richiamata l'esigenza di
uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale per
giustificare «l'ampliamento delle potestà legislative statali […], in
conseguenza dell'assunzione in sussidiarietà delle relative funzioni
amministrative secondo il meccanismo derogatorio ed eccezionale di cui
alla sentenza n. 303 del 2003».
Considerato in diritto
1. – La
Regione Lombardia ha promosso, con ricorso notificato il 16 aprile 2007
e depositato il successivo 20 aprile, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali), in riferimento
agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118 e 119
della Costituzione.
2. – Preliminarmente deve essere rilevata
l'inammissibilità della questione avente ad oggetto l'art. 4, comma 2,
della legge n. 9 del 2007, per violazione dell'art. 97 Cost., in quanto
la suddetta censura è priva di un'adeguata motivazione.
Inammissibili per la medesima ragione sono pure le questioni relative
all'art. 5 della legge n. 9 del 2007, in relazione agli artt. 3 e 97
Cost.
3. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 1, della legge n. 9 del 2007 non è fondata.
Il piano
straordinario previsto dalla norma censurata è finalizzato ad
identificare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con
particolare riferimento alle categorie indicate nell'art. 1 della
stessa legge. Si tratta, a tenore della disposizione da ultimo
richiamata, di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori
di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano
in possesso di altra abitazione adeguata nella Regione di residenza.
Per le suddette categorie, la medesima norma dispone la sospensione
delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione,
limitatamente ai Comuni capoluoghi di provincia, ai Comuni con essi
confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed ai Comuni ad
alta densità abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13
novembre 2003.
La norma censurata mira a predisporre interventi
per alleviare il disagio abitativo di categorie di soggetti
particolarmente deboli, sia mediante la facilitazione del passaggio «da
casa a casa» sia mediante una programmazione nazionale di edilizia
residenziale pubblica prioritariamente orientata in favore delle
suddette categorie sociali.
Questa Corte ha precisato che, anche
dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
continua a spettare allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), «la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati
a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti» (sentenza n. 94 del
2007). Del pari, questa Corte ha statuito che la programmazione degli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quanto ricadenti
nella materia «governo del territorio», appartiene alla competenza
legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.
(sentenza n. 451 del 2006).
Alla luce degli indirizzi
giurisprudenziali prima richiamati, si può stabilire che gli spazi
normativi coperti dalla potestà legislativa dello Stato sono da una
parte la determinazione di quei livelli minimali di fabbisogno
abitativo che siano strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile
della dignità della persona umana e dall'altra parte la fissazione di
principi generali, entro i quali le Regioni possono esercitare
validamente la loro competenza a programmare e realizzare in concreto
insediamenti di edilizia residenziale pubblica o mediante la
costruzione di nuovi alloggi o mediante il recupero e il risanamento di
immobili esistenti. L'una e l'altra competenza (la prima ricadente
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, la seconda in quella
concorrente) si integrano e si completano a vicenda, giacché la
determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche
categorie di soggetti deboli non può essere disgiunta dalla fissazione
su scala nazionale degli interventi, allo scopo di evitare squilibri e
disparità nel godimento del diritto alla casa da parte delle categorie
sociali disagiate.
La norma censurata rispetta i suddetti confini
di intervento della legislazione statale. Infatti essa si limita a
richiedere alle Regioni la predisposizione, in base alle proposte dei
Comuni interessati, di un piano straordinario, articolato in tre
annualità, destinato a soddisfare il fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso
dalle categorie che sono state prima menzionate. Da una parte emerge lo
scopo di provvedere al bisogno minimo abitativo di precise categorie di
soggetti che si trovano in condizioni disagiate, dall'altra si
predispone una procedura a carattere generale perché le Regioni possano
esercitare la propria competenza legislativa concorrente in materia di
insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Lo Stato, per mezzo
della norma impugnata, si limita a richiedere un intervento organico,
rapido e preferenziale, con riferimento a particolari categorie di
soggetti, che si trovano in condizioni oggettivamente deteriori
rispetto alla generalità dei cittadini e che possono vantare pertanto
un diritto fondamentale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale.
La finalizzazione complessiva
dell'intervento statale risulta più chiara alla luce dell'art. 21 del
successivo decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre
2007, n. 222. In tale disposizione, non impugnata da alcuna Regione, è
previsto un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica,
con relativo stanziamento, per l'anno 2007, della somma di 550 milioni
di euro, diretto a rendere disponibili, con vari mezzi, alloggi da
destinare prioritariamente alle categorie di soggetti sottoposti a
procedure di rilascio e aventi i requisiti di cui al già citato art. 1
della legge n. 9 del 2007. L'individuazione del fabbisogno abitativo,
secondo l'art. 21 del menzionato decreto-legge n. 159 del 2007 ed in
coerenza con quanto disposto dalla disposizione censurata, è affidata
alle Regioni ed alle Province autonome, sulla base degli esiti del
«tavolo di concertazione» di cui all'art. 4 della legge n. 9 del 2007,
al quale partecipano anche i rappresentanti delle Regioni.
In
definitiva, la norma censurata si presenta come la prima fase di un
programma generale di interventi nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica, nell'ambito del quale lo Stato, da una parte, si riserva il
potere di individuare le categorie particolarmente disagiate, da
considerare con priorità su tutto il territorio nazionale, dall'altra
parte, detta i principi fondamentali che dovranno presiedere
all'elaborazione dei piani specifici, di competenza delle Regioni. A
queste ultime spetta sia l'individuazione del fabbisogno abitativo, sia
l'articolazione degli interventi e delle realizzazioni conseguenti. Per
entrambi i profili, l'estensione della competenza statale non supera i
limiti di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma,
Cost. La determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per
categorie di soggetti particolarmente disagiate, da garantire su tutto
il territorio nazionale, viene concretamente realizzata attribuendo a
tali soggetti una posizione preferenziale, che possa assicurare agli
stessi il soddisfacimento del diritto sociale alla casa compatibilmente
con la effettiva disponibilità di alloggi nei diversi territori, resa
palese dai piani straordinari previsti dalla norma censurata.
4.
– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2,
della legge n. 9 del 2007 è fondata.
La norma suddetta riconosce
ai Comuni la possibilità di istituire «apposite commissioni», con
durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le
competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di
rilascio, allo scopo di favorire il passaggio «da casa a casa» per le
categorie individuate all'art. 1, nonché per le famiglie collocate
utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
Attribuire ai Comuni la
possibilità di istituire tali commissioni lede la competenza residuale
delle Regioni in materia di politiche sociali. Né si può ritenere che
la norma censurata si limiti a conferire ai Comuni una semplice
facoltà, giacché ciò non è consentito in materie riservate alla
competenza regionale. La possibilità di istituire queste commissioni,
qualora esercitata dai Comuni, si risolverebbe in una sottrazione di
funzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni. In altre parole,
con la norma censurata, si attribuisce ai Comuni la facoltà, ove lo
ritengano, di ledere la sfera di competenza costituzionalmente
garantita delle Regioni. Il fatto che gli stessi Comuni non siano
obbligati a farlo non elimina l'illegittimità di tale previsione.
Non condivisibile è, poi, l'assunto dell'Avvocatura dello Stato,
secondo cui la disposizione in questione ricadrebbe nelle materie
dell'ordinamento civile o dell'ordine pubblico, entrambe di competenza
esclusiva dello Stato. Si tratta infatti di norme che incidono, non
sulla procedura di rilascio, ma solo sulla graduazione degli aventi
diritto ai fini di agevolare il passaggio «da casa a casa»,
nell'intento di attutire il loro disagio abitativo. Finalità
eminentemente sociale, che non può neppure essere ridotta a mera
questione di ordine pubblico, giacché quest'ultimo potrebbe venire
semmai in rilievo solo con riferimento a problemi concreti nascenti
dall'esasperazione del disagio abitativo, che appunto gli interventi di
carattere sociale mirano ad evitare. Ogni acuto problema sociale, se
non risolto per lungo tempo, può provocare turbative dell'ordine
pubblico. Non per questo tutti gli interventi pubblici in materia
sociale si risolvono in misure di ordine pubblico, secondo una
concezione del tutto estranea alla Costituzione italiana vigente.
In definitiva, trattandosi di materia sociale e non potendosi
configurare nella specie alcuna competenza statale costituzionalmente
consentita, la norma censurata è illegittima per violazione dell'art.
117, quarto comma, Cost.
5. – La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 9 del 2007 non è
fondata.
La disposizione censurata prevede che «il Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale,
dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività
sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
predispone, entro tre mesi, un programma nazionale contenente:
a)
gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la
programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita
alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di
edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base
dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla
base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla
riqualificazione di quartieri degradati; b) proposte normative in
materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con
particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e
della locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3; c) l'individuazione delle possibili misure,
anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuità nella
cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali; d)
la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del
programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Occorre ricordare che gli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabiliscono che sono mantenute allo
Stato le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente alle
Regioni ed agli enti locali interessati, all'elaborazione di programmi
di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale
(art. 59, comma 1, lettera c) ed alla definizione dei criteri per
favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno
abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al
reddito (art. 59, comma 1, lettera e). Sono invece conferite alle
Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente elencate tra quelle trattenute dallo Stato e, in
particolare, quelle relative alla programmazione delle risorse
finanziarie riservate al settore (art. 60, comma 1, lettera b), alla
gestione e all'attuazione degli interventi anche attraverso programmi
integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana (art. 60,
comma 1, lettere c e d), alla fissazione dei criteri per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza
abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni (art. 60,
comma 1, lettera e).
Dalle norme prima citate emerge l'esigenza di
un momento unitario, che deve precedere la programmazione regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica. In tale momento unitario
devono essere coinvolti tutti i soggetti istituzionali interessati
(Stato, Regioni, enti locali).
In base a quanto detto, si può
ritenere che sussistano tutte le condizioni ritenute necessarie da
questa Corte (sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004) perché possa
verificarsi la «attrazione in sussidiarietà» da parte dello Stato della
competenza legislativa in tema di «programmi di edilizia residenziale
pubblica aventi interesse a livello nazionale». Esiste infatti
l'interesse unitario, stante la necessità del coordinamento, allo scopo
di individuare le linee generali della programmazione regionale e di
evitare forti squilibri territoriali nella politica sociale della casa.
La deroga al riparto delle competenze legislative risulta
proporzionata, giacché lo Stato non interferisce nella predisposizione
dei programmi regionali, ma si limita a fissare le linee generali
indispensabili per l'armonizzazione dei programmi su scala nazionale.
Infine, la norma censurata prevede che il programma nazionale sia
predisposto dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con altri
Ministri, «d'intesa con la Conferenza unificata», entro due mesi dalla
conclusione dei lavori del tavolo di concertazione generale sulle
politiche abitative, previsto nel comma 1 del medesimo art. 4, al quale
partecipano, tra gli altri, anche i rappresentanti delle Regioni e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Come si vede,
le Regioni sono coinvolte in due distinte fasi del procedimento: in
sede di concertazione generale e nel momento della predisposizione del
programma nazionale, tramite l'intesa necessaria con la Conferenza
unificata.
Per i motivi sopra esposti, la norma in questione è
immune dalle censure avanzate dalla Regione ricorrente.
6. – La
Regione Lombardia censura altresì la lettera d) del comma 2 dell'art. 4
della legge n. 9 del 2007, poiché, stabilendo che per tutto quanto
verrà imposto in sede di programmazione alle Regioni e agli enti locali
non sono previste risorse finanziarie, violerebbe il principio di
certezza delle risorse finanziarie e di autonomia finanziaria regionale
e locale sotteso all'art. 119 Cost., il quale disciplina un sistema di
entrate regionali e locali destinato a finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
La questione non è fondata.
La norma impugnata prevede che il programma nazionale,
predisposto
d'intesa con la Conferenza unificata, debba contenere «la stima delle
risorse necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli
stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica». Pertanto, resta fermo quanto
stabilisce il già citato art. 60, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.
112 del 1998, che attribuisce alle Regioni la programmazione delle
risorse finanziarie destinate al settore.
7. – La questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 9 del 2007 non è
fondata.
Tale norma attribuisce al Ministro delle infrastrutture
il compito di definire, di concerto con altri Ministri e d'intesa con
la Conferenza unificata, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi
sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi
degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Lo Stato, nel determinare le caratteristiche e i requisiti
degli
alloggi sociali, in sostanza determina i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti il diritto all'abitazione. Questa Corte ha
stabilito che «la determinazione dell'offerta minima degli alloggi
destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti» appartiene
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera m), Cost. (sentenza n. 94 del 2007). Tale
determinazione ovviamente non può essere solo quantitativa, ma anche
qualitativa, nel senso che, nel momento in cui si determina l'offerta
minima destinata alle categorie sociali economicamente disagiate,
occorre stabilire anche le caratteristiche di questi alloggi.
Alla luce di quanto detto, non sono condivisibili né l'assunto della
Regione ricorrente, che riconduce la normativa impugnata alla
competenza legislativa residuale delle Regioni, né la tesi
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la norma censurata ricadrebbe
nella competenza legislativa statale in materia di tutela della
concorrenza.
Si deve aggiungere che, anche ai fini dell'osservanza
della normativa comunitaria, la determinazione delle caratteristiche
degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notificazione degli aiuti
di Stato non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 8
febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo
per particolari categorie sociali);
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della
legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 9 del 2007, promossa, in
riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 2, della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli artt.
117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Lombardia
con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera
d), della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento all'art. 119
Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale
dell'art. 5 della legge n. 9 del 2007, promossa, in riferimento agli
artt. 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 118 Cost., dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il
23 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA