BOZZA decreto legge giugno 2008, n……. recante
“Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria”
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la
straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti
finalizzazione alla
promozione dello sviluppo economico del Paese, anche mediante
l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa
economica e in grado di restituire potere di acquisto delle famiglie, e
misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità
dell’organizzazione amministrativa, nonché la necessaria
semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica,
al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale
ed europea indispensabili, nell’attuale quadro di finanza pubblica, per
il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita
assunti;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione
tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico.
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CAPO IV CASA E INFRASTRUTTURE
Art. 15 (Piano Casa)
1. Al fine di superare in maniera organica e
strutturale il disagio sociale
e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione
abitativa,
il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su
proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa
intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano
alla Conferenza
unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento
2. Il piano è rivolto all’incremento del patrimonio
immobiliare ad uso
abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, da
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali
pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le
seguenti categorie sociali svantaggiate nell’accesso al libero mercato
degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della
legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione
di misure di recupero
del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi
alloggi ed
è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano
conto dell’effettivo
disagio abitativo presente nelle diverse realtà
territoriali, attraverso i seguenti
interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione
e all’incremento dell’offerta abitativa, ovvero alla
promozione
di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un
sistema integrato
nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di
immobili
per l’edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse
derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli
occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II,
titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie
costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in
esame, potendosi anche
prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di
ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’
esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale
e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L’attuazione del Piano nazionale è realizzata con le modalità di cui
alla parte II, titolo III , del Capo IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ovvero, per
gli interventi integrati di valorizzazione del contesto
urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5
a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado
urbano,
concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei
fenomeni di disagio
e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla
dimensione fisica e
demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione
di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi
metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la
risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale
intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi
accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l’attuazione di interventi destinati a garantire la
messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla
locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di
sostenibilità economica, e all’edilizia sovvenzionata, complessivamente
non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma,
congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e
rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in
termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale
ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di
cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli
interventi di
incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone
agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della
cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione
di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a
canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di
categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di
servizi,
spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza
comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del
mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. a), con la
possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo
dei canoni di locazione,
al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo
l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è
identificato,
ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica degli
aiuti di Stato, di cui
agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea, come parte
essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al
soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono
appositamente disciplinate le modalità e i termini per la
verifica
periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del
piano, in base
al crono programma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di
attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell’
ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere
oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall’acquisto
originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e
le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi
integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui all’
accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l’
applicazione dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse
finanziarie di cui all’articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-
legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge
29 novembre 2007, n 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in
attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del
presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi
di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e
41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese le risorse
già trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al
presente comma.
10. Non possono essere concessi finanziamenti ai sensi
del presente articolo a ex IACP, comunque denominati, che si trovino in
situazione di perdita di esercizio e che non presentino un piano
triennale di rientro dalle perdite basato su tagli alle spese correnti
e recupero dell’evasione.
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Art. 17 (Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico)
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati,
e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi,
entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro delle
infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni
promuovono,
in sede di Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del
decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti
locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene
conto
dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione
al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore
dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei
beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza
duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non
conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi
volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma
6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere
prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle
attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.