| Back | ||
|
|
||
|
Firenze 20 marzo 2007 Al Presidente del Consiglio Regionale. Oggetto: proposta di deliberazione. Articolo 9 comma 8
Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96. R E L A Z I O N E
Proposta di
Deliberazione: Articolo 9
comma 8 Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96 (Disciplina per l’assegnazione,
gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica). modificazioni alla tabella B di individuazione delle
condizioni per l’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per l’assegnazione
di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Il Consiglio
regionale VISTA la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino
delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), ed in
particolare quanto stabilito all’articolato 2 comma 1 lettera f) relativamente
ai compiti attribuiti alla Regione in materia di definizione degli indirizzi
per la determinazione dei criteri di assegnazione e di gestione degli alloggi
di edilizia residenziale destinati al diritto alla casa; VISTA la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96
(Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 9 di disciplina dei
punteggi e dei criteri di priorità da assegnare alle domande per la formazione
delle graduatorie di assegnazione degli alloggi da parte dei Comuni; CONSIDERATO che la disciplina di cui all’articolo 9 della legge
regionale 20 dicembre 1996 n. 96 trova concretizzazione nella Tabella B
allegata alla legge, nella quale sono riportate le condizioni soggettive e le
condizioni oggettive per l’attribuzione dei punteggi alle domande per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, PRESO ATTO che le condizioni e i punteggi disciplinati dalla
Tabella B allegata alla legge possono essere modificati o confermati con
deliberazione del Consiglio Regionale così come previsto dall’articolo 9 comma
8 della legge stessa; ATTESA la necessità di procedere alla modifica della Tabella
B nella parte relativa alle condizioni oggettive estendendo i benefici previsti
per i richiedenti che abitino in alloggio di proprietà privata che debba essere
rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto anche a coloro ai
quali lo stesso sia stato intimato per inadempienza contrattuale quando questa
si manifesti come morosità dovuta a canone di locazione superiore ad un terzo
del reddito convenzionale calcolato ai sensi di legge, risultando la casistica
dello sfratto per incapacità a sostenere il costo della locazione la principale
causa della crescita degli sfratti determinatasi in Toscana così come riportato
nella comunicazione della Giunta regionale sulle politiche abitative svolta
nella seduta di Consiglio Regionale del 24 maggio 2006; VALUTATO come opportuno applicare tale modificazione
nell’ambito delle graduatorie in formazione per effetto dei bandi emanati
successivamente all’entrata in vigore della presente deliberazione, DELIBERA -
di approvare la
modificazione alla tabella B allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996 n.
96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) così come
disciplinata in narrativa; -
di inserire pertanto
nella Tabella B, sub punto B – 3 , al termine del primo alinea, la seguente
frase: “e lo sfratto per morosità in
presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito
convenzionale così come disciplinato dalla legge.”; -
di applicare la modifica
apportata alla Tabella B alle graduatorie formate in base ai bandi emanati
successivamente all’entrata in vigore della presente deliberazione. I consiglieri: Lucia Franchini - Monica Sgherri – Bruna Giovannini. |
||
|
|
||