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Regolamento per il XVIII congresso nazionale Unione Inquilini

Leggi tutti i documenti del XVIII congresso sulla pagina dedicata

(in neretto le modifiche approvate nel coordinamento nazionale)

  1. Il regolamento riguarda tutta la fase congressuale: dalle assemblee di base fino al congresso nazionale.
  2. Il regolamento si fonda sui contenuti dell’attuale Statuto, nel senso che esplicita quanto è già previsto, in linea generale, nello Statuto o, almeno, introduce procedure che, non solo non sono in contrasto con la Statuto, ma che interpretano e traducono in proposte concrete principi che già sono in esso.
  3. In questo senso, il regolamento traduce in proposte due linee di ispirazione dello Statuto che costituiscono l’asse fondamentale del profilo politico e culturale dell’Unione Inquilini: la democrazia diretta e il ruolo fondamentale delle assemblee di base che si svolgono nelle sedi; il pluralismo interno, il rispetto e la garanzia per le posizioni politiche che legittimamente si confrontano.
  4. Traduzione in termini di proposte di quanto previsto all’articolo 11. “Partecipano al congresso i delegati nominati con criteri democratici e partecipativi dalle sedi comunali e/o provinciali in regola con la contribuzione al centro nazionale, con un numero di delegati spettanti in proporzione al numero degli iscritti dell’anno precedente al Congresso Nazionale…Tutte le sedi costituite entro l’anno precedente hanno diritto ad avere almeno 1 delegato al Congresso.”
  5. Ai fini della certificazione del numero degli iscritti della sede, si stabilisce che il numero delle deleghe venga certificato dall’attestazione dell’Ente territoriale che gestisce l’ERP nel territorio di competenza della sede o la lista delle deleghe, mentre il numero delle tessere dalle matrici riconsegnate al Nazionale.  Entro un mese della convocazione del congresso le sedi che hanno più di 51 iscritti sono invitate a spedire al Centro nazionale i tagliandini delle tessere 2025 e la certificazione e l’elenco delle deleghe (salvo giustificato motivo).

Interpretazione dell’espressione “Criteri democratici e partecipativi”.

  • Ogni sede, per nominare i delegati al congresso nazionale, convoca almeno 5 giorni prima dell’inizio del Congresso Nazionale una assemblea generale degli iscritti (assemblea di base). Questa deve essere indetta almeno due settimane prima del suo svolgimento, dandone informazione a tutti i componenti del direttivo, degli attivisti e, nei limiti del possibile, degli iscritti e cercando diffondere al meglio possibile i documenti posti alla base della discussione.
  • Dell’indizione dell’assemblea di base va data comunicazione alla Commissione Nazionale per il Congresso (di cui ai punti seguenti).
  • Nell’assemblea di base, si procede alla nomina dei delegati al congresso con voto degli iscritti. Il numero dei delegati/e spettanti a ciascuna sede è di un delegato/a ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50 nell’anno 2025. In caso di esistenza di più documenti nazionali, i delegati eletti vengono assegnati in proporzione ai voti ricevuti dai diversi documenti.
  • E’ opportuno, non obbligatorio, che nelle assemblee di base relative al congresso nazionale, si proceda anche alla rielezione degli organismi dirigenti della sede: direttivo/segreteria e, successivamente, segretario/a. Anche in questo caso, nell’eventualità di presentazione di più documenti alternativi sulle politiche territoriali, gli organismi dirigenti (direttivo/segreteria) vengono eletti in proporzione ai voti ricevuti.
  • Interpretazione dell’espressione “in regola con la contribuzione al centro nazionale, con un numero di delegati spettanti, in proporzione al numero degli iscritti dell’anno precedente al Congresso Nazionale…Tutte le sedi, costituite entro l’anno precedente, hanno diritto a 1 delegato al Congresso.”
  • Le sedi, se non esonerate, per inviare al congresso nazionale un numero di delegati proporzionale al numero degli iscritti dell’anno precedente al congresso, dovranno aver presentato il bilancio relativo al 2025 e versato la quota dovuta al centro nazionale, sempre per l’anno per l’anno 2025. Tali adempimenti vanno eseguiti nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro lo svolgimento del Congresso e prima della relazione della Commissione Verifica Poteri.
  • Le sedi, in arretrato per gli anni precedenti (2024/2025), fermo restando il diritto al numero dei delegati spettanti sulla base del tesseramento 2025, partecipano al congresso nazionale, senza poter usufruire della quota di contributo del centro nazionale, ovvero della sola quota di contributo, sottraendo quanto dovuto al rimborso spettante.
  • In ogni caso, tutte le sedi risultanti costituite l’anno precedente al Congresso Nazionale hanno diritto a 1 delegato al Congresso, a prescindere da ogni altra considerazione.
  • Ulteriori poteri conferiti alle assemblee di base:
  • Le sedi, nelle assemblee di base, possono avanzare proposte per i criteri di formazione dei gruppi dirigenti nazionali, nonché, anche nominativi, per la figura del Segretario/a Nazionale, Presidente Nazionale, Segreteria Nazionale, Collegio di Garanzia.
  • Le eventuali proposte avanzate, con i votati riportati, vengono riportate nel verbale dell’assemblea e trasmesse alla Commissione Nazionale per il Congresso.
  • Tutte le proposte votate nelle assemblee di base: sul documento o documenti politici, sulle modifiche statutarie, sulle proposte relative ai gruppi dirigenti nazionali da eleggere al Congresso Nazionale, vengono trasmesse alla Commissione Nazionale Congresso la quale, ad inizio congresso, le trasmette rispettivamente alla commissione politica, alla commissione statuto e alla commissione elettorale del Congresso Nazionale.
  • La Commissione Nazionale per il Congresso predispone un modello di verbale da inviare alle sedi affinché possa essere utilizzato nelle assemblee di base, in modo da rendere più agevole e univoca la lettura dei dati da esse provenienti.
  • Al coordinamento nazionale, la Segreteria uscente propone un documento politico e, entro 30 giorni, possono essere presentati documenti nazionali alternativi alla Commissione Nazionale per il Congresso, qualora annunciati in quella medesima sede. In questo caso, i documenti vengono messi ai voti in ogni assemblea di base e i delegati al Congresso Nazionale vengono eletti in proporzione ai voti conseguiti in ogni assemblea di base. Nel coordinamento nazionale e nelle assemblee di base possono essere presentati emendamenti sostitutivi, integrativi o soppressivi di singoli punti del/dei documento/i congressuale o di parti di essi.

Gli emendamenti respinti in segreteria nazionale e quelli presentati nel coordinamento nazionale, vengono trasmessi alle sedi per opportuna informazione.

  • Nella medesima riunione del Coordinamento Nazionale viene eletta, su proposta della segreteria nazionale, la Commissione Nazionale per il Congresso.
  • Il Congresso Nazionale, al suo insediamento, elegge la Presidenza che provvede, nella medesima sessione, a proporre il calendario dei lavori e i nominativi per la nomina di una commissione politica, di una commissione per le modifiche statutarie e di una commissione elettorale. I componenti delle 3 commissioni, in numero non superiore a 9, verranno eletti prima della fine della prima giornata. La Presidenza, sempre nella medesima sessione, propone una commissione verifica poteri, composta in numero non superiore a 5 componenti.
  • La Commissione Politica del Congresso Nazionale ha il compito di raccogliere tutti i contributi provenienti dalle assemblee di base, nonché dei voti ottenuti dagli emendamenti e dal documento o dai documenti politici nazionali o territoriali; di esprimere il parere sugli ordini del giorno proposti dai delegati e dalle delegate al Congresso Nazionale, di presentare al Congresso una mozione finale, cercando di realizzare la massima convergenza unitaria possibile.
  • La Commissione Elettorale del Congresso Nazionale ha il compito di raccogliere le eventuali indicazioni provenienti dalle assemblee di base e di avanzare una proposta al Congresso Nazionale sia sulle modalità di elezione che sul numero complessivo degli organismi dirigenti (segreteria, collegio di garanzia), sia nominativa riguardo al Segretario/a, Presidente, segreteria e collegio di garanzia, cercando di realizzare la massima unità possibile.
  • La Commissione Statuto del Congresso Nazionale esprime il parere sulle proposte di modifica statutarie già presentate unitariamente dalla segreteria nazionale uscente, quelle approvate nelle assemblee di base, nonché quelle formulate dai delegati/e, da presentare entro il termine della conclusione della seduta del primo giorno del congresso.
  • La Commissione Verifica Poteri acquisisce i verbali delle sedi e i relativi bilanci e verifica il versamento della quota 2025 e il numero di delegati spettanti a ciascuna sede; verifica la regolarità della composizione dell’assemblea congressuale; sovraintende alle votazioni
  • Anche le Assemblee di Base, qualora ne ravvisassero l’utilità, possono ricorrere alla costituzione di Commissioni che aiutino il corretto e proficuo svolgimento dell’assemblea e favoriscano, al massimo possibile, convergenze unitarie;
  • La commissione elettorale, prima della fine della sessione precedente a quella in cui è previsto il voto, svolge una relazione al Congresso, dando conto delle proposte avanzate nelle assemblee di base in merito agli organismi dirigenti nazionali, nonché delle valutazioni della commissione e indica e sottopone al voto esclusivamente il numero dei componenti della Segreteria Nazionale e le modalità di votazione del giorno successivo.
  • La presidenza indicherà il termine per la presentazione degli ordini del giorno.
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